1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto deve contemplare:
a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
b) la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli;
c) il compenso previsto per l'attività effettivamente resa;
d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.
2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.