Art. 2.
(Modalità).

      1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto deve contemplare:

          a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

          b) la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli;

          c) il compenso previsto per l'attività effettivamente resa;

          d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.

      2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

 

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      3. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 devono stipulare a favore degli anziani stessi una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione medesima.